Modifiche CGU – 2024

Modifiche alle Condizioni Generali Unificate

Al fine di adeguare le attuali CGU alle esigenze degli operatori e al contesto economico in cui essi operano, le Associazioni Granarie di Bologna, Genova, Milano, Torino e Verona hanno congiuntamente formulato ed approvato alcune modifiche alle attuali CGU in vigore dal 2016.

Come approvato dai Consigli Direttivi, dal prossimo 1° ottobre entreranno in vigore le nuove CGU.

Il nuovo documento è scaricabile nell’area CONTRATTI – CGU.

Di seguito, riassunto in uno specchietto, il confronto tra le versioni:

MODIFICHE CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE

VERSIONE VIGENTE DAL 01/06/2016AGGIORNAMENTO IN VIGORE DAL 01/10/2024
ART. 14 DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
Qualora il Compratore ritenesse di rifiutare la merce perché non conforme a quanto espressamente pattuito in contratto, dovrà inviare immediata formale contestazione alla controparte.
Per esercitare il diritto di rifiuto, il campionamento e le relative procedure di analisi devono essere eseguiti secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9.
In mancanza di accordo fra le parti, la merce dovrà essere depositata, per conto di chi spetta, in un magazzino pubblico o privato purché ne sia sempre possibile e garantita l’identificazione, dandone immediata comunicazione alla controparte.
Qualora l’accordo fra le parti non fosse possibile, la vertenza sarà risolta mediante arbitrato irrituale nella sede convenuta in contratto.
[omissis]
ART. 14 DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
Qualora il Compratore ritenesse di rifiutare la merce perché ritenuta non conforme a quanto espressamente pattuito in contratto, dovrà inviare immediata e formale contestazione alla Controparte. In caso di esercizio del diritto di rifiuto, il campionamento e le relative procedure di analisi devono essere eseguiti secondo le modalità previste dagli articoli 8 CAMPIONAMENTO e 9 ANALISI.
Salvo diverso accordo con la Controparte, il Compratore nelle compravendite “franco Partenza” avrà l’obbligo ed il Venditore nelle compravendite “franco Arrivo” avrà la facoltà, di depositare la merce “per conto di chi spetta”, in un magazzino pubblico o privato, ove sia possibile e garantita l’identificazione, dandone immediata comunicazione alla Controparte. Qualora l’accordo fra le Parti non fosse possibile, la vertenza sarà risolta mediante arbitrato irrituale nella sede convenuta in contratto, con l’attribuzione dei costi, delle spese e delle eventuali differenze prezzo alla data del rifiuto, secondo il principio della soccombenza.
Il diritto di rifiuto dovrà essere riconosciuto ogni qualvolta il deprezzamento per qualità e/o condizionamento risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entità complessiva superiore al 10% (dieci per cento). Se gli Arbitri non riconosceranno il diritto di rifiuto, al Compratore competeranno solo gli eventuali normali abbuoni per qualità e/o condizionamento. In ogni caso gli Arbitri, nello stabilire le differenze di valore, dovranno tenere conto della destinazione d’uso della merce.
La decisione degli Arbitri relativa al diritto di rifiuto non è appellabile.
[omissis]
VERSIONE VIGENTE DAL 01/06/2016AGGIORNAMENTO IN VIGORE DAL 01/10/2024
ART. 15 PAGAMENTO
15.1 TERMINI
Il pagamento dovrà essere effettuato entro i termini indicati dall’ articolo 62 del D.L. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012 e successive modifiche ed integrazioni, che regola la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
[omissis]
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto contrattualmente termini di pagamento inferiori rispetto a quelli previsti dall’articolo 62, per eventuali giorni di ritardato pagamento intercorrenti tra quelli pattuiti e quelli di cui all’articolo 62, si applicano le disposizioni Generali previste dal D. L.gsvo n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
[omissis]
15.2 RICHIESTA DI PAGAMENTO ALLA CONSEGNA
Il Venditore, se espressamente pattuita in contratto, ha la facoltà di chiedere in ogni momento il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo al Compratore, per i giorni di anticipato pagamento rispetto a quanto pattuito in contratto, gli interessi di cui al D. L.gsvo 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, maggiorati di ulteriori 4 punti.
[omissis]  
ART. 15 PAGAMENTO
15.1 TERMINI
Il pagamento dovrà essere effettuato entro i termini indicati dal Decreto legislativo N. 198/21 e successive modifiche ed integrazioni, che regola la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
[omissis]
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto contrattualmente termini di pagamento inferiori rispetto a quelli previsti dal Decreto legislativo N. 198/21, per eventuali giorni di ritardato pagamento intercorrenti tra quelli pattuiti e quelli di cui al Decreto legislativo N. 198/21, si applicano le disposizioni Generali previste dal D. L.gsvo n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
[omissis]
15.2 RICHIESTA DI PAGAMENTO ANTICIPATO
Il Venditore, se espressamente pattuita in contratto, ha la facoltà di chiedere in ogni momento il pagamento alla consegna della merce e il Compratore ha facoltà di effettuare il pagamento in anticipo rispetto alla consegna della merce. Spettano al Compratore, per i giorni di anticipato pagamento rispetto a quanto pattuito in contratto, gli interessi di cui al D. L.gsvo 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, maggiorati di 4 punti, decorrenti dalla data di effettiva consegna della merce.
[omissis]  
VERSIONE VIGENTE DAL 01/06/2016AGGIORNAMENTO IN VIGORE DAL 01/10/2024
ART. 16 INADEMPIENZE
[omissis]
Per il calcolo delle differenze prezzo, la parte adempiente ha facoltà di scegliere il metodo di calcolo fra uno dei seguenti:
a) differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nell’ultimo giorno utile per l’esecuzione;
b) differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nel giorno in cui la controparte si è dichiarata inadempiente.
La scelta deve essere esercitata e contestualmente comunicata alla controparte, entro 5 giorni decorrenti dalla data di manifestazione dell’inadempienza. In caso di mancato esercizio di questa facoltà, la data dell’inadempienza coincide con l’ultimo giorno del periodo previsto per l’esecuzione.
La parte adempiente può avvalersi, in alternativa a quanto sopra, della facoltà dell’acquisto o della vendita coattivi da farsi a mezzo di Pubblico Mediatore. Tale facoltà va esercitata e contestualmente comunicata alla controparte, entro 5 giorni consecutivi dalla data di manifestazione dell’inadempienza, restando a carico della parte inadempiente, le differenze prezzo e le spese relative alla procedura.
[omissis]
ART. 16 INADEMPIENZE
[omissis]
In ragione delle caratteristiche del settore merceologico di riferimento, l’eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni, di cui agli Articoli 1467 Cod. Civ. e segg., non potrà costituire causa di risoluzione del contratto.
Per il calcolo delle differenze prezzo, la parte adempiente ha facoltà di scegliere il metodo di calcolo fra uno dei seguenti:
a) differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nell’ultimo giorno utile per l’esecuzione;
b) differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nel giorno in cui si è manifestata l’inadempienza.
La scelta deve essere esercitata e contestualmente comunicata alla controparte, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di manifestazione dell’inadempienza. In caso di mancato esercizio di questa facoltà, la data dell’inadempienza coincide con il giorno in cui l’inadempienza si è manifestata.
La parte adempiente può avvalersi, in alternativa a quanto sopra, della facoltà dell’acquisto o della vendita coattivi da farsi a mezzo di Pubblico Mediatore. Tale facoltà va esercitata e contestualmente comunicata alla controparte, entro 5 giorni lavorativi dalla data di manifestazione dell’inadempienza, restando a carico della parte inadempiente, le differenze prezzo e le spese relative alla procedura.
[omissis]